Ai fini della determinazione del valore della domanda risarcitoria il giudice deve sempre tener conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, e deve, infatti, valutare non solo le risultanze dell’atto di citazione, ma anche le precisazioni e/o modificazioni apportate dall’attore nella prima udienza di comparizione e trattazione (ex art. 183, co. 5 c.p.c.) e/o nella propria Memoria ex art. 183 co. 6, n. 1, c.p.c. (sentenza di Cass., Sez. Unite, 15-06-2015, n. 12310 -Presidente Rovelli-).
https://medicinaescienza.wordpress.com/2021/01/31/brevi-note-su-legge-e-diritto-il-giudice-deve-sempre-tener-conto-del-contenuto-sostanziale-della-pretesa-risarcitoria
https://www.my101.org/discussione.asp?scrol=1&id_articolo=710