Collegamento copiato
La Cassazione civ. n. 11158/2013 statuisce che: “…Questa corte ha di recente affermato, superando il contrario precedente rappresentato da Cass. n. 6911/03, che la mancata percezione del canone locativo, per morosità del conduttore, non ne impedisce l’assoggettamento a imposta sui redditi fintantoché non sia intervenuta la risoluzione del contratto........ https://medicinaescienza.wordpress.com/2021/02/07/brevi-note-su-legge-e-diritto-anche-se-linquilino-non-paga-laffitto-il-proprietario-locatore-e-tenuto-a-pagare-le-relative-imposte