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Il cittadino, ai sensi dell’art. 82 c.p.c. (co. 1 e co. 2), per cause di valore fino a euro 1.100,00 può difendersi personalmente davanti al Giudice di Pace, finanche facendosi rappresentare da altra persona di fiducia (parente, amico, magari con qualche competenza in materia legale) non necessariamente avvocato (art. 317 c.p.c.)... https://medicinaescienza.wordpress.com/2021/02/08/ricorso-davanti-al-giudice-di-pace-senza-avvocato-e-possibile-e-non-solo-davanti-al-giudice-di-pace