L’art. 458 del codice civile: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi” sancisce la nullità dei patti successori...
https://medicinaescienza.wordpress.com/2021/05/05/legge-e-diritto-i-patti-successori
https://www.my101.org/discussione.asp?scrol=1&id_articolo=952